Contea di Soliera
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Contea di Soliera

Forum esterno legato al gioco online Regni Rinascimentali
 
IndicePortaleUltime immaginiRegistratiAccedi

 

 TEMP - Proposta Mod Reg CAII

Andare in basso 
AutoreMessaggio
Eriti
Contessa
Contessa
Eriti


Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 22.08.09

TEMP - Proposta Mod Reg CAII Empty
MessaggioTitolo: TEMP - Proposta Mod Reg CAII   TEMP - Proposta Mod Reg CAII Icon_minitimeMar Mar 22, 2022 6:33 pm

1 - Il Collegio Araldico Imperiale Italico.
Il Collegio Araldico Imperiale Italico ha sede a Torrechiara ed è il quartier generale territoriale dell'Araldica Imperiale, il cui ambito araldico d'azione riguarda la Repubblica di Genova, il Ducato di Milano, il Ducato di Modena, la Repubblica Fiorentina e la Repubblica di Siena.
Il Collegio ha come vertice l'Imperatore dello SRING (o il Reggente Imperiale in caso di sua assenza), e a cui sono assegnate le seguenti due prerogative:
a) convalidare le modifiche al Regolamento che solo il Comitato Araldico può proporgli;
b) in caso di dubbi o controversie su una nobilitazione, ha potere di chiedere una consultazione alla corte imperiale e/o alla corte dei nobili imperiali alla Consulta Nobiliare di riferimento o a tutte e cinque.

Il Maresciallo d'Armi Italico è responsabile effettivo del Collegio e si interfaccia con i Reggenti delle Province Italiche dello SRING.
È sua facoltà richiedere un consulto al Re d'Armi imperiale o all'Imperatore stesso in caso di possibili ed eventuali dubbi.

2 - L'obiettivo del Collegio Araldico Imperiale Italico
Il Collegio è formato da ufficiali imperiali delegati a supportare la nobiltà italica sulle questioni e sul rispetto delle regole araldiche tramite:
- l'organizzazione e la preservazione per le future generazioni di registri relativi alla nobiltà italica, ai relativi blasoni e sigilli;
- il riconoscimento della classificazione, la registrazione e la classificazione delle famiglie e la conservazione dei loro alberi genealogici;
- il riconoscimento e la registrazione degli ordini cavallereschi.
- il monitoraggio del buon comportamento dei Nobili.

3 - Organizzazione del Collegio
Il Collegio è organizzato nei seguenti organi:

- il Maresciallo d'Armi che sovrintende tutte le attività del Collegio e presiede il Comitato Araldico;
- Il Comitato Araldico è formato dagli Araldi riuniti in seduta comune. È presieduto dal Maresciallo d'Armi e definisce le regole araldiche nonché la loro uniforme applicazione in tutte le Province;
- Lo Staff Araldico, che si occupa dell'archivio di tutta la documentazione, della genealogia, della blasonatura e dei sigilli;
- 5 Sezioni Araldiche Territoriali, una per ogni Provincia Italica, con il compito di seguire e supportare la nobiltà della provincia di riferimento, verificando il rispetto delle regole araldiche nel territorio. La Sezione Araldica è costituita al massimo da cinque Araldi Territoriali – tra i quali è scelto l'Araldo Magister territoriale – e fino ad un Massimo di tre Scudieri Araldici. Ogni sezione territoriale deve essere presieduta da almeno due Araldi Territoriali. In caso di necessità il Maresciallo d'Armi ha la facoltà di far supportare una sezione Territoriale ad Araldi appartenenti ad altre sezioni.
- il Tribunale Araldico.

4 – Regolamento Araldico
Un regolamento dedicato contiene tutte le disposizioni di legge da applicare nei territori italici riguardanti: i blasoni, l'uso dei colori e delle figure araldiche, la nobiltà e le nobilitazioni, le famiglie e la classe nobiliare, l'eredità nobiliare, gli ordini cavallereschi e i processi araldici.
Il Comitato Araldico può discutere al suo interno le modifiche che devono essere applicate al Regolamento, entro i limiti della possibilità di semplificare e ottimizzare le attività amministrative e il carico di lavoro di Araldi e nobili.
Viene concesso alle Consulte Nobiliari la discussione e la presentazione, al Collegio, di proposte per la modifica del seguente regolamento.

Eventuali modifiche saranno mostrate ai Reggenti Provinciali e, qualora venissero approvate, verranno sottoposte all'Imperatore per la convalida.

Tutti i membri del Collegio devono monitorare il buon comportamento dei nobili.

5 - Corsus honorum nel Collegio Imperiale Italico
È possibile entrare a far parte del Collegio rispondendo a specifici bandi per la ricerca di Scudieri Araldici e, dopo un apprendistato, si può diventare Araldo Territoriale o membro dello Staff Araldico.

Senza tener conto dei ruoli ricoperti e ad eccezione di casi specifici indicati nel Regolamento, ogni membro del Collegio può essere rimosso:
- per sua volontà, in seguito a dimissioni specificate in una lettera destinata al Maresciallo d'Armi;
- in caso di morte (IG: cancellazione del personaggio);
- in caso di indisponibilità per più di due mesi (IG: più di 2 mesi dalla data dell'ultima connessione);
- in caso di espulsione dal Collegio per decisione del Comitato Araldico (per violazioni commesse dagli Araldi) o del Re d'Armi (per violazioni commesse dal Maresciallo d'Armi). L'espulsione può essere frutto del rifiuto di seguire le norme del Regolamento. La loro semplice violazione provocherà un richiamo pubblico alla prima infrazione, mentre l'espulsione del membro colpevole avverrà alla seconda identica inadempienza.

Senza tenere conto dei ruoli ricoperti, ogni membro del Collegio:
1. Non deve essere un nemico dell'Impero;
2. deve avere la fedina penale pulita (certificato di assenza di carichi pendenti);
3. deve seguire tutte le regole di condotta stabilite dalle leggi Imperiali;
4. deve seguire tutte le regole contenute nel Regolamento Araldico con trasparenza ed evitando conflitti di interesse;
5. deve mantenere un comportamento appropriato per un'Istituzione Imperiale sia all'interno che all'esterno delle pareti del Collegio;
6. non aver mai espresso giudizi denigratori o delegittimatori verso la Nobiltà, il Collegio o l’Impero, dimostrando di comprendere e possedere il senso della lealtà verso Sua Maestà Imperiale e dell'onore.

In accordo con la Legge Imperiale sulla Nobiltà e l'Araldica nei Regni, nelle Unioni Imperiali e nelle Province, il Re d'Armi Imperiale può nominare qualcuno come araldo custode per aiutare il Collegio Araldico Imperiale Italico in seguito alla richiesta del Maresciallo d'Armi. L'araldo nominato si prenderà cura delle richieste araldiche dei nobili. L'araldo custode non può cambiare la struttura, le leggi o gli statuti interni dell'araldica durante la sua nomina.

Gli Araldi Imperiali inviati a supporto del Collegio possono, dopo un anno di lavoro e previa votazione a maggioranza assoluta (50+1) di tutti gli Araldi del Collegio (con esclusione degli scudieri), essere integrati a pieno titolo nell'organico del Collegio Araldico. potranno prestare il loro aiuto per un massimo di 12 mesi. Un'eventuale e unica proroga di altri 6 mesi dovrà essere motivata per evidenti insufficenze operative del Collegio. Al termine del periodo, sia esso 12 mesi o 18 mesi totali, gli araldi di supporto dovranno lasciare le sale del Collegio.

6 – Il Maresciallo d'Armi
Il Maresciallo d'Armi è il vicario del Ministro Imperiale per le Questioni Araldiche (Re d'Armi) nei territori italici del Sacro Romano Impero ed è pertanto il supervisore dell'intera attività del Collegio. Il Maresciallo:
- organizza le attività dell'intero Collegio, presiedendo e dirigendo le attività del Comitato Araldico. Nel caso di un pareggio nelle votazioni del Comitato, il suo voto vale doppio;
- è responsabile per la corretta gestione amministrativa del Collegio;
- deve supportare e aiutare gli Araldi Territoriali a portare avanti le loro attività;
- può nominare un sostituto temporaneo tra gli araldi territoriali in caso di assenza breve;
- tra gli Araldi che non ricoprono l'incarico di Magister Territoriale, nomina, a seguito di votazione interna con maggioranza semplice scegliendo tra gli Araldi che non ricoprono l'incarico di Magister Territoriale, gli Araldi Magistri dello Staff Araldico (Blasonatura, Genealogia ed Equestre, Archivio e Tribunale) e ne verifica le attività;
- presiede il Tribunale Araldico e nomina i procuratori araldici.

Il Maresciallo d'Armi è scelto tra gli otto Araldi Magistri che appartengono al Collegio da almeno tre mesi e/o il Maresciallo d'Armi uscente, su votazione a maggioranza assoluta (50+1) di tutti gli Araldi del Collegio (con esclusione degli scudieri) e dei 5 Reggenti locali convocati appositamente.
Il mandato del Maresciallo d'Armi dura 6 mesi. È rinnovabile solo per una volta, per un totale di 12 mesi consecutivi.
In questo caso, i possibili candidati sono:
- il Maresciallo d'Armi uscente;
- uno degli 8 Araldi Magistri che è in carica da almeno 3 mesi;
- gli Araldi che hanno terminato l'incarico di Araldi Magistri da meno di 3 mesi.

Dopo l'eventuale secondo mandato consecutivo, il Maresciallo d'Armi uscente non potrà ripresentare la sua candidatura e tornerà al suo ruolo di Araldo.
In questo caso, verranno accettate le candidature solo degli Araldi Magister in carica da almeno 3 mesi e degli Araldi che hanno concluso l'incarico di Magister da meno di tre mesi.
In seguito alla sua nomina a Maresciallo d'Armi, la posizione di Araldo nella sezione territoriale a cui appartiene il nuovo Maresciallo viene considerata "occupata" per permettergli di ritornare al suo incarico una volta terminato il mandato da Maresciallo.

In caso di assenza ingiustificata del Maresciallo d'Armi per un periodo superiore a 15 giorni (IG: più di 15 giorni dalla data dell'ultima connessione), il Comitato Araldico dichiara la posizione vacante e richiede l'inizio delle procedure per l'elezione di un sostituto.


7 – Gli Araldi

Gli Araldi sono membri del Collegio con i requisiti e le conoscenze necessarie per trattare con la materia araldica e non possono avere più di un altro ruolo Res Parendo in un'altra istituzione. Possono appartenere ad altre istituzioni imperiali, fintanto che non si verifichino situazioni di conflitto con il ruolo di Araldo.
Il loro scopo è, a seconda della sezione cui si è assegnati:
- controllare il comportamento dei nobili locali;
- organizzare le cerimonie di omaggio della nobiltà locale al Reggente;
- verificare che siano rispettati i requisiti per la nobilitazione di ogni feudatario;
- partecipare al Comitato Araldico;
- se nominati Araldi Magistri della loro sezione territoriale, fanno da portavoce per il Collegio nella Consulta Nobiliare della provincia di loro competenza;
- se nominati, eseguiranno il ruolo assegnatogli nello Staff Araldico.

Gli Araldi sono nominati dopo:
- essere stati valutati positivamente, tramite una speciale votazione, dalla maggioranza assoluta dei membri del Comitato Araldico (50% + 1);

La votazione per la nomina del nuovo Araldo viene aperta dal Maresciallo per una durata minima di 10 giorni. I primi 5 giorni verranno dedicati alla discussione, mentre i rimanenti 5 verranno dedicati alla votazione. Se il quorum viene raggiunto prima della scadenza, la votazione si può concludere in anticipo. Nessuno può cambiare il proprio voto.
La stessa metodologia e le stesse regole vengono applicate anche per la nomina di un nuovo Magister e per la nomina degli Scudieri.

La nomina dell'Araldo Magister della sua sezione territoriale:
- si ottiene dopo una apposita votazione a maggioranza assoluta dei membri del Comitato Araldico (50% + 1);
- dura 4 mesi, con la possibilità di rinnovo per due volte, fino ad un periodo totale di 12 mesi consecutivi. Una volta che è terminato questo periodo, l'Araldo Magister deve lasciare il posto ad un altro candidato, tornando al suo ruolo di Araldo per almeno un mandato. Gli è concesso candidarsi nuovamente secondo le tempistiche sopra indicate.

Se l'Araldo Magister è assente dall'ufficio, senza giusta causa, per un periodo superiore a 15 giorni (IG: più di 15 giorni dall'ultima connessione), il Maresciallo e il Comitato ]Araldico, dichiareranno con una semplice maggioranza il periodo di assenza e apriranno la votazione per rimpiazzarlo.
Un Araldo Magister Territoriale non può essere contemporaneamente Araldo Magister di una tra le sezioni dello Staff.

8 – Gli Scudieri Araldici
Gli Scudieri Araldici sono apprendisti araldi che stanno sviluppando le conoscenze necessarie per svolgere il ruolo di araldo in futuro. Il loro scopo è:
- studiare il Regolamento Araldico;
- aiutare gli Araldi della loro sezione araldica nel portare avanti le loro attività, completando i compiti assegnati loro nei tempi stabiliti.

La nomina degli Scudieri avviene:
- dopo una apposita votazione a maggioranza assoluta dei membri del Comitato Araldico (50%+1);
- dopo aver giurato fedeltà all'Imperatore davanti al Maresciallo d'Armi, entro 10 giorni da quando hanno ricevuto la valutazione positiva.

Il periodo di apprendistato come Scudiero Araldico ha una durata di:

- 40 giorni per gli Scudieri Araldi Territoriali;
- 20 giorni per gli Scudieri dello Staff Araldico.

9 – Lo Staff Araldico
Lo Staff Araldico riunisce le funzioni comuni a tutte le province italiche ed è formato da:
- Araldo Magister di Genealogia & Equestre, referente di tutti i Casati e Ordini delle Provincie Italiche e Notaio Imperiale. L'altro Il secondo Notaio Imperiale è il Maresciallo d'Armi;
- Araldo Magister del Tribunale & Archivio, che deve formare Giudici e Avvocati ed è la persona da contattare per tutti i nobili che desiderano denunciare qualcuno e/o necessitano di consigli legali;
- Araldo Magister Blasonatore, deve controllare e approvare tutti i blasoni e i sigilli ed è la persona da contattare per tutti coloro che ne fanno richiesta;
- Gli Araldi dello Staff Araldico (Genealogia & Equestre, Tribunale & Archivio, Blasonatura).

Gli Araldi Magistri dello Staff Araldico sono araldi nominati dal Maresciallo d'Armi, a seguito di votazione interna da parte del Comitato Araldico, per un periodo di 2 mesi di servizio, prolungabile per 4 mesi in modo da permettere un adeguato ricambio e diffusione delle conoscenze degli argomenti.
Un Araldo Magister di una sezione dello Staff Araldico non può contemporaneamente essere Araldo Magister Territoriale.

Possono essere organizzati specifici bandi pubblici di selezione (secondo quanto stabilito in "5 - Corsus honorum nel Collegio Imperiale Italico") per la nomina di Scudieri Araldici.

10 – Il Tribunale Araldico
Il Tribunale Araldico è il tribunale competente per trattare tutti quegli argomenti connessi con le regole o le leggi araldiche. Tratta, specificatamente, il giudicare i casi relativi alla possessione di un titolo nobiliare, con particolare interesse verso l'auxilium, obsequium e consilium, e verso il comportamento pubblico del nobile stesso.
Ogni violazione verrà verificata e deve essere dimostrata da prove e/o testimonianze. Ogni denuncia verrà presa in considerazione dall’Araldo Magister del Tribunale & dell’Archivio entro 14 giorni da quando è stata depositata e verrà data comunicazione entro il quindicesimo giorno nel nome di Sua Maestà Imperiale.

11 – Riconoscimento del lavoro svolto in Araldica
Ogni araldo ha la dignità e il titolo di cavaliere, con tutti gli attributi e i privilegi associati, per tutta la durata dell'incarico.
In caso di dimissioni volontarie, il curriculum dell'Araldo potrà essere valutato e, in caso di manifestata dedizione e fedeltà, il suo lavoro potrà essere premiato dall'Imperatore e dal Re d'Armi, che possono ordinare al Collegio di assegnare un titolo nobiliare (non più alto di Visconte) nel territorio a cui appartiene l'Araldo.
I requisiti minimi per accedere a questa valutazione sono 2 mandati da Maresciallo d'Armi (12 mesi) e 3 turni di servizio nello staff araldico (6 mesi) in almeno 2 sezioni differenti (Genealogia & Equestre, Tribunale & dell'Archivio, Blasonatura).
Torna in alto Andare in basso
Eriti
Contessa
Contessa
Eriti


Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 22.08.09

TEMP - Proposta Mod Reg CAII Empty
MessaggioTitolo: Re: TEMP - Proposta Mod Reg CAII   TEMP - Proposta Mod Reg CAII Icon_minitimeMar Mar 22, 2022 8:08 pm

SEZIONE I - Della Blasonatura

Ogni blasone sarà realizzato secondo le regole araldiche.
Sebbene il committente potrà indicare un solo colore e una solo figura che desidererebbe avere, è esclusivo compito dell'Araldica valutare la creazione dei blasoni e decidere se accettare o meno la richiesta del committente.
Solo i blasoni realizzati dal Collegio Araldico saranno riconosciuti e registrati. Non saranno accettati blasoni di alcun genere proposti dai committenti, con l'unica eccezione di blasoni realizzati da altre istituzioni araldiche riconosciute dall'Impero.

Ogni blasone sarà realizzato secondo regole araldiche prestabilite e potrà essere modificato dopo la sua realizzazione solo per seri e comprovati motivi che indichino tale necessità.
Rientrano fra i motivi: perdita o modifica dello status nobiliare, perdita del cognome o disconoscimento da parte del genitore, matrimonio, annullamento delle nozze, vedovanza, per sentenze del tribunale araldico, per l'aggiunta di collari di varia natura.
Il committente potrà indicare preferenze per la realizzazione, purché abbiano un significato non meramente estetico, sia per le figure sia per i colori utilizzati. Gli araldi imperiali hanno il dovere di aiutare il committente nel conciliare le sue volontà con le regole araldiche.
L'araldo che realizzerà l'opera finita avrà anche il dovere di spiegare al committente le scelte effettuate per la realizzazione del blasone e potrà consegnare la descrizione dello stesso secondo la terminologia araldica.


1 - Dei colori araldici
I colori araldici sono unicamente cinque smalti e due metalli.
Gli smalti sono il Rosso, il Nero, l'Azzurro, il Verde e il Porpora. I metalli sono l'Oro e l'Argento.
Il Naturale è il colore reale degli elementi rappresentati.
Le pellicce sono l'Ermellino, il Vaio e le loro varianti. Il loro utilizzo è deciso unicamente dall'Araldica, essendo simboli che denotano una alta nobiltà.
Nessun metallo può essere sovrapposto ad un altro metallo, nessuno smalto può essere sovrapposto ad un altro smalto.
Il Naturale e le pellicce non sono influenzati da questa regola.

2 - Delle pezze e delle figure araldiche
Sono tutte utilizzabili con le seguenti eccezioni:
L'aquila imperiale nera bicefala, qualsiasi sia il colore del campo, del rostro, degli artigli o della lingua, è sempre riservata a Sua Maestà Imperiale e nessuno è autorizzato ad usarla.
Le scritte non saranno accettate come figure araldiche pertanto non potranno essere utilizzate, mentre sarà possibile utilizzare singole iniziali.

3 - Degli ornamenti
Le corone sono riservate alla nobiltà secondo il titolo portato.
Gli elmi sono riservati a famiglie, compagnie militari ed ordini cavallereschi.
I mantelli non possono essere utilizzati.

4 - Della creazione di un blasone
A) Per i blasoni personali l'unica forma ammessa è quella definita "Francese moderna".

- Lo scudo deve riportare il blasone della famiglia di appartenenza. In caso di assenza di casato per qualsiasi motivo, può essere scelta un'arma apposita o rimanere senza.
- Il blasone di un nobile deve riportare lo stemma del feudo concesso.
- Può essere ornato di corona, lambrecchini e un nastro con il motto scelto dal committente. Gli ornamenti saranno decisi con la supervisione dell'araldo blasonatore in corrispondenza del grado di nobiltà posseduta.
- Il motto non può essere un nome di persona.
- Il blasone di un cavaliere feudale deve riportare lo stemma del feudo del proprio signore.
- I riferimenti alle città o alle armi delle province non sono consentiti.
- Medaglie al merito civile o militare non possono essere mostrate nei blasoni.

Note: nel caso un nobile residente nell'Impero, fosse in possesso di più feudi, (per gli ornamenti esterni) prevarrà il titolo maggiore.
Se residente nell'Impero ma in possesso di più feudi in diversi province, per la (forma dello scudo differente), prevarrà il titolo ricevuto per primo se equivalenti e quello maggiore se differenti.
Se residente nella parte italica dell'Impero ma in possesso di feudi non ad esso appartenenti, si rimanda a quanto previsto dai regolamenti vigenti sul territorio in cui il feudo è collocato.

Borghesi, non titolati e nobili In Gratibus non hanno diritto ad avere un blasone, in quanto il blasone è un'insegna distintiva della nobiltà res parendo.

B) Per le associazioni la forma dello scudo è quella detta "Portoghese" o "Spagnola".

E' consentito l'uso di un blasone alle associazioni, corporazioni o gilde cittadine e ducali/repubblicane.
Non è consentita la creazione di blasoni per associazioni private e/o partiti politici.
E' concesso l'uso di un massimo di due pergamene: una col motto ed una con il nome dell'associazione. In alternativa, una pergamena ed un ornamento (deciso sotto la supervisione dell'araldo) o una sola pergamena.
E' concesso un richiamo ad una città o alle armi della provincia di appartenenza solo previa autorizzazione scritta del Reggente.

C) Per gli ordini militari / cavallereschi la forma dello scudo è quella detta "Francese Moderna".

Nel caso di un ordine di Collana, lo scudo dovrà contenere un riferimento alla provincia d'appartenenza (alla quale l'ordine giura fedeltà).
Il blasone sarà coronato da un elmo piumato ed eventuali cimieri qualora utili per la distinzione di gradi o gruppi particolari.
La richiesta di un blasone per un esercito o per una milizia cittadina deve pervenire unitamente al benestare scritto del Reggente della provincia di appartenenza o a cui è fedele.

D) Per le istituzioni, le città o le province (i Ducati di Milano e Modena e le Repubbliche di Firenze, Siena e Genova) la forma dello scudo è quella detta "a testa di cavallo".

E' fatta eccezione solo per lo scudo delle città capitali, per le quali rimane invariata la forma già utilizzata (vedi esempio grafico, E). Al suo interno lo scudo dovrà contenere riferimenti al regno di appartenenza.
E' mantenuta la forma tradizionale per i funzionari di una istituzione (vedi esempio grafico, F).

   Se per una istituzione sono previsti sostegni e motto.
   Se per una città sono previsti: Corona (vedi 3) e rami di quercia ed alloro intrecciati.
   Se per un Provincia sono previsti: Mantello, sostegni, motto e corona del grado di nobiltà massimo (quello del Reggente che l'amministra per conto di Sua Maestà Imperiale).

La richiesta di un blasone per una istituzione deve pervenire unitamente al riconoscimento scritto da parte del Reggente e del suo Consiglio. (qQualora si tratti di istituzione sovra-territoriale è necessario il riconoscimento di tutti i territori in cui l'istituzione è definita tale).
Per le famiglie la forma dello scudo è libera. Lo scudo sarà coronato a seconda del titolo nobiliare più alto presente in famiglia. Gli ornamenti sono previsti come segue:
Famiglia Borghese avrà diritto: Elmo brunito di profilo; lambrecchini; no corona; no cimiero.
Casato Nobile avrà diritto: Cimiero con un animale araldico o un simbolo a scelta; elmo frontale d'argento; lambrecchini.
Casato dell'Alta Nobiltà avrà diritto: Cimiero con un animale araldico o un simbolo a scelta; elmo frontale d'argento con rifiniture in oro o completamente in oro; lambrecchini.

5 - Dei sigilli
L'ufficio di blasonatura si occupa anche della realizzazione dei sigilli, i quali sono riservati ai feudatari imperiali, alle istituzioni, ai casati riqualificati (solo dal Capocasata o dall'araldo), alle compagnie militari, agli ordini cavallereschi, ai membri del clero.
E' prevista la forma tonda per i sigilli degli uomini, delle istituzioni, degli ordini militari / cavallereschi e delle famiglie.
E' data facoltà alle dame di poter scegliere tra la forma tonda e quella ovale.
La ceralacca da utilizzare per i sigilli è:
Rossa - Per le istituzioni, associazioni, famiglie, ordini militari e cavallereschi e nobili a partire da titolo di visconte a crescere.
Blu - per i nobili dal titolo di barone a scendere.

Rossa - Per le lettere private
Gialla - Per le carte amministrative, od in generale tutto ciò che non è privato
Verde - Per carte il cui peso temporale è maggiore della vita stessa delle persone che le hanno firmate (ad esempio Trattati e certificati di nozze).
Torna in alto Andare in basso
Eriti
Contessa
Contessa
Eriti


Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 22.08.09

TEMP - Proposta Mod Reg CAII Empty
MessaggioTitolo: Re: TEMP - Proposta Mod Reg CAII   TEMP - Proposta Mod Reg CAII Icon_minitimeGio Mar 24, 2022 7:31 pm

SEZIONE II - Della Nobiltà

Cap. I - Status, diritti e doveri dei nobili

I.1 - Della nobiltà
Art.1 Il diritto di concedere titoli nobiliari (fons honorum) è riservato a Sua Maestà Imperiale, con la sola eccezione del Castellano.
Art.2 L'auto-proclamazione della nobiltà non ha valore.
L’usurpazione di un titolo nobiliare è un reato come da legge imperiale e pertanto punita con una condanna denuncia per Alto Tradimento.
Art.3 Il Collegio Araldico Imperiale Italico ha il compito di gestire l’assegnazione dei feudi e la loro successione, supportare la nobiltà nell'adempimento dei propri doveri, e di ammonire i nobili che la disonorano.

I.2 - Dignità nobiliari
Art.1 Le dignità nobiliari nella parte italica dell'Impero sono:

- Marchese
- Conte
- Visconte
- Barone
- Cavaliere di Merito
- Castellano

I.3 - Diritti dei nobili
Art.1 I nobili hanno la facoltà di esibire il proprio blasone ed è quindi loro dovere tenerlo aggiornato. I nobili che non curano l’aggiornamento riceveranno un massimo di tre ammonimenti cui seguirà la degradazione del titolo più alto. Ogni ammonimento, redatto in forma scritta (PM in game), dovrà indicare la motivazione della difformità indicando un termine di 15 giorni per sanarla.
L’obbligo di mantenere aggiornato il proprio blasone e l’eventuale sanzione si applica anche ai castellani.
Nel caso in cui non sia possibile applicare la degradazione, sarà sempre possibile ricorrere alla sospensione del titolo. Il nobile verrà deferito al Tribunale Araldico.
Art.2 I nobili hanno diritto a ricevere un salario per ogni giorno di risposta all'Auxilium del proprio signore secondo le regole contenute nell’Auxilium.
Art.3 I vassalli che hanno giurato fedeltà a diversi feudatari, che sono entrati in conflitto fra di loro, devono onorare unicamente il feudatario col titolo più alto. In caso di uguale dignità, il vassallo può decidere quale feudatario. E' diritto dell'altro feudatario ritirare il titolo del proprio vassallo per fellonia.
Art.4 Ogni nobile ha diritto di accesso alla consulta nobiliare provinciale e di votare in proporzione al proprio rango.
Art.5 Ogni nobile può nominare dei castellani secondo quanto permesso dal proprio rango.

I.4 - Doveri dei nobili
Art.1 Ogni nobile è chiamato a rispettare i legami che lo legano al proprio signore. Questi vincoli sono:
- Obsequium, ovvero la lealtà al signore;
- Consilium, ovvero il consiglio espresso al signore;
- Auxilium, ovvero il supporto militare in caso di guerra che può essere chiamato direttamente dall'Imperatore (Auxilium imperiale) o dal Reggente provinciale (Auxilium locale).

Art.2 Per essere valido l'Auxilium provinciale, richiesto all’Imperatore dal reggente provinciale legittimamente dall’Impero, deve essere pubblicamente approvato dall'Imperatore dopo averne valutato le motivazioni contenute nella richiesta.
Art.3 Ogni vassallo di un nobile locale amministra il proprio castello nel nome del suo signore e ha gli stessi doveri stabiliti dall'Art.1.
Art.4 E' fatto divieto per una persona di essere castellano per due diversi feudatari. L'unica eccezione è in caso di parentele di primo grado (consorti, genitori-figli, fratelli). In questo caso l'Auxilium devono onorare unicamente il feudatario col titolo più alto, se non diversamente specificato. In caso di uguale dignità, il vassallo può decidere quale feudatario. E' diritto dell'altro feudatario ritirare il titolo del proprio vassallo per fellonia.


I.5 - Della Consulta Nobiliare
Art.1 La Consulta nobiliare è un'assemblea locale composta dai nobili di ciascuna provincia ed è regolata da uno specifico statuto.
Art.2 Lo Statuto deve rispettare le seguenti regole:

- non deve essere in conflitto con la legislazione imperiale e/o con il Regolamento Araldico;
- può essere modificato con un voto di maggioranza (50% +1) dei nobili secondo il sistema "un voto per nobile" e sarà valido solo dopo una valutazione del Collegio Araldico Imperiale Italico. Nel caso in cui il Collegio non approvi le modifiche, deve chiedere all'Imperatore di valutare la situazione e, se necessario, esercitare il proprio veto;
- non può modificare, cancellare o integrare in alcun modo il Regolamento Araldico, la cui responsabilità è unicamente di Sua Maestà Imperiale. Ugualmente, ogni tentativo di legislazione portato avanti dalla consulta provinciale su questioni araldiche non è valido per mancanza di competenze.

Art.3 La Consulta Nobiliare può sottoporre modifiche al Regolamento araldico. La proposta, discussa e votata primariamente nella consulta di origine, sarà sottoposta alle altre Consulte, laddove incontri la maggioranza dei consensi in tutte e 5, essa sarà portata all'attenzione del Collegio e dell'Imperatore.

Art.3 Per tutte le votazioni che non modificano lo Statuto della Consulta Nobiliare, i voti dei nobili dipendono dal loro rango:

Marchese - Voti 16
Conte - Voti 8
Visconte - Voti 4
Barone - Voti 2
Cavaliere di Merito - Voto 1

Art.4 La Consulta Nobiliare è chiamata a votare per confermare:

- il titolo nobiliare della persona proposta dal Reggente provinciale uscente;
- il titolo di Cavaliere di Merito della persona proposta dal Reggente provinciale uscente;
- l'elevazione del rango di un titolo di merito proposta dal Reggente provinciale uscente per un nobile già in possesso di due feudi un feudo di merito e che abbia sufficienti meriti per ricevere un nuovo riconoscimento

Cap. II - Regole riguardanti l'Auxilium

II.1 - Regole base su cibo e armi
Art.1 I nobili che rispondono all'auxilium sono pagati tramite razioni, quantificate con un pezzo di pane e una borsa di mais - indipendentemente dal livello - almeno per ogni giorno di servizio in armata o su nave.
Art.2 Il Reggente provinciale potrà fornire un'ulteriore retribuzione monetaria.
Art.3 La gestione dell'Auxilium provinciale è delegata al Reggente Provinciale e la comminazione delle penalità e/o delle sanzioni ai nobili che non rispondono viene delegata al Tribunale Araldico, con l'eccezione di un eventuale intervento diretto dell'Imperatore.
Art.4 La provincia che chiama l'Auxilium militare pagherà i nobili per le armi (es. spade, asce, ...) e gli scudi persi durante le operazioni militari. Non verrà attribuito un valore maggiore all'equipaggiamento speciale (es. spada Seleucide).
Art.5 Alla provincia che chiama l'Auxilium è richiesto, durante le operazioni militari, di consegnare e prestare spada e scudo ai nobili che, per qualsiasi ragione, ne sono sprovvisti.
Art. 6 In caso di ferimento e/o uccisione durante le operazioni militari legate all’Auxilium i nobili e i castellani hanno diritto, oltre che al rimborso delle armi e degli scudi persi, anche al ripristino delle caratteristiche perse mostrando i relativi avvenimenti.

II.2 - Risposte alternative
Art.1 Un nobile deve fornire almeno un combattente per ogni feudo interessato all’Auxilium che possiede. Il nobile con il suo Auxilium può coprire solo uno di tali feudi.
Chiunque risponda a un Auxilium per un particolare feudo non può contemporaneamente fare lo stesso per un altro.
Art.2 Un nobile che è impossibilitato a rispondere di persona a causa di uffici In Gratibus o perché in viaggio troppo lontano dalla provincia, è tenuto a mandare uno dei suoi castellani in suo nome.]
Art.3 Un nobile che è impossibilitato a mandare un castellano in sua vece è tenuto a versare una compensazione monetaria secondo quanto previsto dagli oneri di compensazione.
Art.4 Un nobile che è impossibilitato a rispondere perché in ritiro spirituale e il cui Auxilium non è coperto da uno dei suoi castellani è tenuto a pagare una compensazione monetaria al momento dell'uscita dal monastero.
Art.5 I cavalieri non possono coprire l’Auxilium inviando altri soldati in loro vece. Devono pertanto rispondere andando a combattere direttamente o pagando una compensazione monetaria.
Art.6 Salvo casi eccezionali che saranno debitamente valutati, la compensazione monetaria deve essere corrisposta, secondo le indicazioni degli Araldi, entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dell'Auxilium.

II.3 - Oneri di compensazione
Art.1 Se un nobile non è in grado di rispondere o si trova in ritiro, deve pagare una compensazione calcolata per ogni feudo posseduto dal nobile che non è coperto dal nobile o da un altro combattente durante l'Auxilium
La quota è calcolata con il seguente metodo:

Il feudo di più alto rango non coperto durante l'Auxilium + 2 ducati per ogni altro feudo posseduto e non coperto.

Esempio 1: Un nobile che è marchese, visconte barone e risponde all'Auxilium solo per il marchesato, dovrà pagare 8 ducati al giorno per la Viscontea + 2 ducati addizionali per la baronia. Quindi, combatterà per il marchesato e pagherà 10 ducati per gli altri feudi.

Esempio 2: Un nobile che è marchese, barone e cavaliere di merito e risponde all'Auxilium solo per il marchesato dovrà pagare 6 ducati per la baronia + 4 ducati per il cavalierato di merito. Quindi, combatterà per il marchesato e pagherà 10 ducati al giorno per gli altri titoli.

- Marchesato: 13 ducati al giorno
- Contea: 10 ducati al giorno
- Viscontea: 8 ducati al giorno
- Baronia: 6 ducati al giorno
- Cavalierato di Merito: 4 ducati al giorno

Art.2 Una compensazione addizionale di due ducati è prevista per ogni ulteriore titolo provinciale.

Art.3 L'arco temporale è calcolato dall'inizio dell'Auxilium e sino alla sua fine ufficiale.

Art.4 La compensazione può essere pagata dal nobile o da altre persone (per esempio castellani, parenti, amici) ma deve pervenire direttamente alla provincia. In ogni caso il nobile resta responsabile del pagamento. Qualora egli affidi il denaro a terzi e tale denaro vada perso prima del versamento alla provincia, l’Auxilium non si considererà in alcun modo ottemperato e il nobile verrà trattato come inadempiente

II.4 - Impossibilità a rispondere
Art.1 Un nobile che rifiuta l'aiuto militare o è impossibilitato a pagare la compensazione monetaria verrà deferito al Tribunale Araldico, che potrà provvedere anche al ritiro dei titoli e/o feudi del nobile imputato.
Art.2 Un castellano di un nobile in ritiro, che rifiuta l'aiuto militare, perderà il suo titolo.

II.5 - Casi speciali di chiamate contemporanee
Art.1 I nobili con titolo imperiale e provinciale devono rispondere a entrambe le chiamate. La loro sola presenza non è sufficiente a rispondere a entrambe le chiamate.
Art.2 I nobili con titoli in più province devono rispondere ad entrambe. La loro sola presenza non è sufficiente a rispondere a tutte le chiamate.
Art.3 Una persona può solamente coprire l'Auxilium di un solo feudatario: o per se o per un'altra persona.

Cap. III - Requisiti e regole per la nobiltà

III.1 - Requisiti minimi per la nobiltà
Art.1 Per essere nominati nobili è necessario soddisfare tutti i seguenti requisiti:

- non essere nemici dell'Impero;
- non aver espresso giudizi denigratori, diffamatori o delegittimatori verso la Nobiltà, le istituzioni imperiali o provinciali; il Collegio Araldico terrà registrati in apposito registro (Libro Nero) tutti coloro che si siano macchiati di tali comportamenti (III.6 Libro Nero);
- avere senso dell'onore e lealtà nei confronti di Sua Maestà Imperiale;
- fedina penale pulita (certificazione di assenza di carichi pendenti);
- non essere in alcuna lista nera imperiale;
- non avere un grado di parentela entro il 4° grado con il Reggente uscente.

Art.2 Qualora uno dei suddetti requisiti del Nobile non venisse più soddisfatto, il Tribunale Araldico potrà valutare se aprire un procedimento araldico nei suoi confronti.
Art.3 Se un nobile è riconosciuto colpevole da un Tribunale In Gratibus per Tradimento o Alto Tradimento nei confronti della provincia, la provincia può richiedere al Tribunale Araldico di aprire un processo araldico. verrà avviata la procedura per il ritiro immediato di tutti i feudi.
Art.4 Essere dichiarati nemici dell'Impero comporta la perdita immediata di tutti i titoli.
Art.5 E' responsabilità del Collegio Araldico Imperiale Italico tenere un elenco aggiornato con i nomi di tutti i nobili, dei coniugi e dei castellani.

III.2 - Regole comuni sulle cerimonie
Art.1 Una cerimonia è organizzata e presieduta da un araldo. Ogni cerimonia (al nuovo Reggente, per la nomina di castellani, ecc...) ha una durata Res Parendo di un giorno [La durata massima In Gratibus è di 15 giorni per le cerimonie degli omaggi al nuovo Reggente e di 10 giorni per quelle per nuovi titoli (eredità, elevazioni, castellani, ecc...)]
Art.2 Durante la cerimonia, il vassallo giura Obsequium, Auxilium e Consilium al suo reggente riconosciuto, che in cambio accetta il suo giuramento.

Art.3 La formula del giuramento è:

Io (nome e titoli nella provincia), giuro a Voi (titolo del reggente - nome del reggente) di adempiere al mio dovere di Auxilium, Consilium e Obsequium e di difendere (provincia) con la mia vita. La mia lealtà appartiene a Sua Maestà l'Imperatore, nella vittoria e nella sconfitta, attraverso questo giuramento. Che l'Onnipotente mi assista e questa corte sia testimone di questo giuramento.

Io (nome e titolo del castellano), in nome e per conto di (nome e titoli nella provincia del nobile), giuro a Voi (titolo del reggente - nome del reggente) di adempiere al mio dovere di Auxilium, Consilium e Obsequium e di difendere (provincia) con la mia vita. La mia lealtà appartiene a Sua Maestà l'Imperatore, nella vittoria e nella sconfitta, attraverso questo giuramento. Che l'Onnipotente mi assista e questa corte sia testimone di questo giuramento. [per consorti e castellani]

Art.4 Persone non riconosciute [OFF personaggi secondari] non possono giurare in alcuna cerimonia.

III.2.1 - Cerimonia per nuovi titoli o elevazione
Art.1 Il titolo concesso, o l'elevazione, deve essere confermato tramite giuramento entro 10 giorni durante la cerimonia. La patente di nobiltà verrà consegnata dopo il giuramento.
Art.2 Un reggente che si trovasse nella situazione di dover prestare il giuramento per un titolo a sè stesso, il giuramento posto direttamente a Sua Maestà Imperiale all'inizio del mandato per essere riconosciuto come reggente è sufficiente.
Qualora un reggente si trovasse nella situazione di dover porgere giuramento di conferma di un titolo a sè stesso, il giuramento posto direttamente a Sua Maestà Imperiale alla nomina sarà considerato valido e vincolante.

III.2.2 - Cerimonia dei giuramenti al nuovo reggente

Art.1 Dopo l'elezione di ogni nuovo Reggente, verrà organizzata una cerimonia che avrà luogo entro 10 giorni dalla nomina ufficiale durante la quale tutti i nobili dovranno giurare al nuovo reggente. La cerimonia avrà una durata di un giorno [15 giorni IG], secondo quanto stabilito in Cap. III.2 Art.1.
Art.2 Il mancato omaggio è sempre motivo di confisca del titolo.
Art.3 Il nobile attivo e nel territorio dovrà giurare di persona.
Art.4 Se il nobile è attivo ma in terra straniera, dovrà giurare per missiva. La missiva deve arrivare prima della fine della cerimonia.
Art.5 Nel caso in cui un nobile, che non è Cavaliere di Merito, si trovasse in ritiro, uno fra i suoi consorte o castellano dovrà giurare in sua vece specificando la relazione. Il consorte ha precedenza sul castellano.
Art.6 I Cavalieri di Merito non possono delegare il giuramento ad alcuno (nemmeno al consorte). Se il giorno della cerimonia sono attivi ma in terra straniera dovranno giurare per missiva. La missiva deve arrivare prima della fine della cerimonia.
Art.7] Se né il consorte né il castellano, anche se attivi, giurano al suo posto mentre il nobile è in ritiro, il castellano perderà il titolo, nel caso sia quest'ultimo ad essere manchevole.
Art.8 Se il nobile è in ritiro e nessuno può rendere omaggio in sua vece, il nobile renderà omaggio al suo ritorno.

III.3 - Dei reggenti provinciali
Art.1 Un reggente deve aver giurato a Sua Maestà Imperiale e questo giuramento deve essere accettato per essere riconosciuto.
Art.2 L'appellativo corretto per rivolgersi ai reggenti provinciali è "Vostra Eccellenza".
Art.3 Alla fine del suo mandato, un reggente riconosciuto può nominare un nobile di qualsiasi rango, se i requisiti sono rispettati, e un cavaliere di merito o due cavalieri di merito e nessun nobile.
Art.4 Le nobilitazioni devono essere comunicate al Collegio Araldico Imperiale Italico entro 10 giorni dall'inizio del mandato successivo, indipendentemente dal fatto che sia rieletto o che sia qualcun altro.
Art.5 Affinché la nobilitazione possa essere considerata legittima, il mandato come reggente deve essere portato a termine sino all'elezione del successore e deve avere avuto una durata di almeno 45 giorni.
Art.6 In caso di rifiuto o impossibilità a presenziare alla cerimonia di inizio mandato o a qualsiasi cerimonia di nobilitazione, il reggente non potrà proporre alcuna nobilitazione di fine mandato, né per se né per altri.
Art.7 Nel caso in cui un Reggente venisse condannato per Tradimento o Alto Tradimento, verrebbe meno il diritto di perorazione per se stesso e per altre persone.

III.4 - Titoli di pensionamento
Art.1 I reggenti riconosciuti possono richiedere un titolo di pensionamento entro 10 giorni dall'inizio dal mandato successivo, indipendentemente se sono stati rieletti o meno.
Art.2 Un titolo di pensionamento è unico, ma può essere elevato. I requisiti sono:

- Baronia dopo un mandato come reggente;
- Viscontea dopo due mandati come reggente;
- Contea dopo tre mandati come reggente;
- Marchesato dopo 4 mandati come reggente, di cui almeno due devono essere consecutivi e deve essere approvato tramite un voto della consulta nobiliare.

Art.3 Una richiesta di elevazione del titolo di pensionamento consiste nel ritiro del precedente e nella concessione di una nuova nobilitazione.
Art.4 Tutti i titoli di pensionamento sono soggetti a conferma tramite una votazione del Consiglio provinciale relativo al mandato del reggente uscente.
Art.5 Il Consiglio Provinciale verrà convocato a Torrechiara e sarà obbligato ad esprimere il proprio voto entro 15 giorni dalla fine del suo mandato o 15 giorni dall'elezione del nuovo reggente. Almeno 6 voti sono richiesti affinché la votazione sia legittima. Il reggente stesso non ha diritto di voto. Per questo motivo, una parità sarà considerata come approvazione.
I Consiglieri che non si trovano in monastero e che non votano verranno:
- denunciati di Tradimento presso il Tribunale Araldico, nel caso in cui siano membri della nobiltà;
- inseriti nel Libro Nero qualora non siano membri della nobiltà in quanto mancano di rispetto verso il Reggente Provinciale e Sua Maestà l'Imperatore.


III.5 - Requisiti per i nobili
Art.1 Tutti i cittadini per essere perorati per la nobiltà in una qualsiasi provincia italica, devono rispettare alcuni requisiti aggiuntivi, che dipendono dal rango.

Art.1.2 – Dei marchesi
- almeno 2 mandati Duca/Doge/Signore
- almeno 3 mandati Capitano o 2 volte Capitano e 2 volte Sergente;
- almeno 3 Mandato da Pubblico Ministero o Prefetto o Giudice
- almeno 4 volte Sceriffo, Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere o Ministro dell'Economia.
- avere ricoperto la carica di Sindaco per almeno 8 mandati (240 giorni)

Art.1.3 – Dei conti
- almeno 1 mandato come Duca/Doge/Signore
- almeno 2 mandati come Capitano o Sergente
- almeno 3 mandati Sceriffo o Ministro delle Miniere e delle Grandi opere o Ministro dell'economia
- almeno 3 mandati da Prefetto da Pubblico Ministero o Giudice
- avere ricoperto la carica di Sindaco per almeno 6 mandati (180 giorni)


Art.1.4 – Dei visconti
- almeno 2 mandati da Ministro dell'Economia o Sceriffo o Ministro delle Miniere e delle Grandi opere
- almeno 2 mandati da Prefetto o da Pubblico Ministero o Giudice
- almeno 2 mandati da Capitano o Sergente
- avere ricoperto la carica di Sindaco per almeno 4 mandati (120 giorni)

II.1.5 – Dei baroni
- almeno 1 mandato da Ministro dell'Economia o Sceriffo o Ministro delle Miniere e delle Grandi opere
- almeno 1 mandato da Capitano o Sergente
- almeno 1 mandato da Ministro (con ufficio ig) o un incarico di egual prestigio affidato dal governo del Ducato/Repubblica (5)
- avere ricoperto la carica di Sindaco per almeno 2 mandati (60 giorni)


Marchese
- almeno 4 mandati come reggente della Provincia;
- almeno 10 mandati nel consiglio provinciale con un ruolo In Gratibus*;
- almeno 12 mandati come sindaco.

Conte
- almeno 1 mandati come reggente della Provincia;
- almeno 8 mandati nel consiglio provinciale con un ruolo In Gratibus*;
- almeno 8 mandati come sindaco.

Visconte
- almeno 4 mandati nel consiglio provinciale con un ruolo In Gratibus*;
- almeno 6 mandati come sindaco.

Barone
- almeno 2 mandati nel consiglio provinciale con un ruolo In Gratibus*;
- almeno 4 mandati come sindaco.


Art.2 La durata minima di un mandato come consigliere (o equivalente) è di 45 giorni.
Art.3 La durata minima di un mandato come sindaco (o equivalente) è di 30 giorni.
Art.4 Al posto di mandati come sindaco o all'interno del consiglio provinciale, possono essere presi in considerazione gli equivalenti.
Art.5 I mandati equivalenti non possono sostituire i mandati da Reggente provinciale.
Art.6 Equivalenti per la carica di consigliere sono capo della Marina, Rettore, capo della diplomazia, capo dell'esercito.

Capo della Marina: Ammiraglio
Capo della diplomazia:
- Ducato di Milano: Gran Ciambellano
- Ducato di Modena: Gran Ciambellano
- Repubblica di Genova: Gran Ciambellano
- Repubblica di Firenze: Gran Ciambellano
- Repubblica di Siena: Gran Ciambellano

Capo dell'esercito:
- Ducato di Milano: Gran Maresciallo
- Ducato di Modena: Gran Maresciallo
- Repubblica di Genova: Generale di Stato Maggiore
- Repubblica di Firenze: Primo Maresciallo
- Repubblica di Siena: Generale di Stato Maggiore

Art.7 Equivalenti per la carica di sindaco sono Capo del Porto e Vice-Prefetto.

III.6 - Libro Nero
Art.1 Il Collegio Araldico Imperiale Italico ha il compito di tenere un elenco di tutte le personalità che si macchiano di reati/comportamenti/atteggiamenti contro e/o contrari alla nobiltà e che vengono meno a tutti i requisiti minimi per la nobiltà (come descritti in Sez. II, Cap. III.1).
Art.2 L'inserimento dei nominativi nel Libro Nero è a cura degli Araldi del Collegio e avviene a seguito di segnalazione da parte degli stessi, i quali hanno il compito di sorvegliare il comportamento dei nobili.
A seguito di segnalazione da parte degli Araldi, il Comitato Araldico si riunisce in seduta comune e, dopo discussione di cinque giorni, può decretare l'inserimento del nominativo nel Libro Nero.
L'inserimento avviene a seguito di votazione interna al Comitato Araldico con una maggioranza dei due terzi dei partecipanti alla votazione.
Art.3 La permanenza minima di un nominativo nel Libro Nero è di tre mesi consecutivi e dipende dalla gravità del comportamento messo in atto.
La permanenza massima è di 12 mesi consecutivi.
Art.4 Le persone il cui nominativo risulta sul Libro Nero non potranno essere perorate per un titolo nobiliare, ereditare titoli nobiliari e/o essere nominate come castellane per tutto il periodo di permanenza sul Libro Nero.
Art.5 Il Libro Nero sarà di pubblica consultazione, specificando la durata di inserimento, quella di decadimento prevista, la motivazione e l'esito della votazione per ogni singolo nominativo.

III.7 - Appellativi e limiti delle castellanie
Art.1 Il corretto appellativo per rivolgersi a un Marchese è "Magnificenza". I Marchesi possono concedere sino a 5 castellanie.
Art.2 Il corretto appellativo per rivolgersi a un Conte è "Grandezza". I Conti possono concedere sino a 4 castellanie.
Art.3 Il corretto appellativo per rivolgersi a un Visconte è "Signoria Illustrissima". I Visconti possono concedere sino a 3 castellanie.
Art.4 Il corretto appellativo per rivolgersi a un Barone è "Signoria". I Baroni possono concedere sino a 2 castellanie.
Art.5 Il corretto appellativo per rivolgersi a un Cavaliere è "Cavaliere" oppure "Don" per i messeri e "Donna" per le dame. I Cavalieri di Merito hanno gli stessi oneri e onori degli altri nobili, ma non possono concedere castellanie.
Art.6 Il corretto appellativo per rivolgersi a un Castellano è "Cavaliere" oppure "Don" per i messeri e "Donna" per le dame.

III.8 - Castellani
Art.1 I Castellani devono rispettare i requisiti minimi della nobiltà.
Art.2 Il Castellano può prestare giuramento nella cerimonia dei giuramenti al posto del nobile, qualora il consorte non sia presente.
Art.3 La nobilitazione del castellano da parte del nobile ha luogo nella provincia di residenza del nobile [forum della taverna provinciale] o nelle sale del Collegio Araldico Imperiale Italico.
Art.4 Non sono permesse nobilitazioni per delega.
Art.5 Il titolo di Castellano decade se il nobile perde il suo titolo o se il nobile gli revoca il titolo per perdita di fiducia.

III.9 - Consorte
Art.1 Ogni nobile condivide con il proprio consorte i suoi titoli, dignità e armi araldiche, con tutti gli onori e oneri che ne derivano. Di conseguenza, il consorte può prestare giuramento nella cerimonia dei giuramenti di omaggio al posto del nobile, con precedenza sul castellano e può rispondere all’Auxilium per conto del consorte (sempre rispettando regole e limitazioni di cui al Cap. II - Regole riguardanti l'Auxilium).
Art.2 Qualora l'unione matrimoniale venisse meno, decadrà ogni tipo di privilegio.
Art.3 In mancanza di testamento il consorte non erediterà in automatico il feudo, che tornerà vacante.

III.10 - Accumulo di titoli
Art.1 Ad una singola persona non possono essere concessi più di due titoli di merito e uno di pensionamento nelle province italiche del Sacro Romano Impero.
Art. 1 Ad una singola persona possono essere concessi solo un titolo di merito ed un titolo di pensionamento nelle province italiche del Sacro Romano Impero, per un totale di due massimi.
Art.2 I titoli ricevuti in eredità rientrano in tale limite. Sono esclusi dal conteggio i titoli di Castellano e Cavaliere di merito, ed anche la condivisione del titolo per matrimonio fino al decadimento dello stesso per annullamento o vedovanza.

Art.2 Tutti i titoli ricevuti in eredità o per matrimonio, tutti i titoli come castellano o Cavaliere di Merito sono esclusi da questo limite.
Art.3 I feudi ricevuti per merito o pensionamento non possono eccedere il limite sopraindicato, ma possono essere elevati.
Art.4 Solo i titoli legati a baronia, viscontea o contea possono essere elevati.

III.11 - Eredità e assenza
Art.1 Alla morte di un nobile, il Collegio Araldico Imperiale Italico informerà gli eredi e leggerà il testamento in loro presenza.
Art.2 Qualora un nobile risulti assente per più di 6 mesi, sarà de facto considerato "Introvabile", l'iter testamentario sarà avviato e il suo testamento verrà aperto. E' questa una procedura Tale procedura è irreversibile e la scadenza dei 6 mesi è inderogabile.
Art.3 Un nobile può lasciare il suo feudo in eredità a una persona di sua scelta e fiducia, indipendentemente dai legami familiari o di sangue.
Art.4 L'erede deve rispettare i requisiti minimi per la nobiltà previsti dagli articoli III.1, III.5 e III.10
Art.5 Se l'erede o gli eredi designati non rispettano questi requisiti, sono morti o irrintracciabili il feudo torna sotto il controllo di Sua Maestà Imperiale.
Art.6 Il titolo di Cavaliere di Merito non è ereditabile.
Art.7 In mancanza di testamento il feudo torna vacante sotto il controllo di Sua Maestà Imperiale, anche nel caso vi sia un consorte vivo.

Cap. IV - Nobili imperiali diretti
Se un nobile imperiale diretto possiede ulteriori titoli concessi dalle province italiche, il nobile in questione dovrà giurare al reggente della provincia per i suoi feudi locali.

Cap. V - Perdita dei titoli
Art.1 Il collegio procede alla confisca automatica del titolo se il nobile:

- Non risponde all’Auxilium in uno dei modi descritti;
- E' in ritiro o introvabile per un periodo uguale e/o superiore a 6 mesi, indipendentemente dal fatto che i suoi castellani prestino giuramento o Auxilium. Il feudo potrà essere trasmesso agli eredi in presenza di testamento o ritornare vacante qualora non ci sia il testamento;
- Viene riconosciuto nemico dell’Impero e condannato dalla Corte Imperiale di Giustizia;
- Viene riconosciuto colpevole da un Tribunale In Gratibus o dalla CAPI per Tradimento o Alto Tradimento, con sentenza definitiva.

Art.2 Se un nobile è riconosciuto colpevole da un Tribunale In Gratibus o da una Corte Imperiale per Tradimento o Alto Tradimento, con sentenza definitiva, il Tribunale Araldico potrà valutare se aprire un processo araldico nei suoi confronti.
Art.3 Qualora un nobile perda il titolo per un qualsiasi motivo, perderà anche i mandati In Gratibus che erano legati a quel titolo. Per ottenere nuovamente un titolo, dovrà ricominciare l’iter dall'inizio.
Art.4 Qualora un nobile torni dal ritiro o diventi rintracciabile dopo i 6 mesi, non avrà diritto alcuno ad avere indietro il titolo.
Art.5 Qualora una persona sia deceduta [morte definitiva], non potrà riavere i titoli e i feudi anche qualora venisse successivamente riconosciuta dalla Santa Chiesa Aristotelica Romana o da altro ente/istituzione.
Art.6 La rinuncia volontaria al titolo da parte del nobile è una decisione irrevocabile e definitiva. Non sono ammesse restituzioni postume, né trasferimenti di alcun genere. Il titolo e il feudo tornano dunque vacanti e possono essere riassegnati a chi è in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal Capitolo III.
Anche la rinuncia volontaria comporta la perdita automatica dei mandati In Gratibus connessi al titolo, secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente capitolo.


Ultima modifica di Eriti il Dom Mar 27, 2022 10:41 pm - modificato 2 volte.
Torna in alto Andare in basso
Eriti
Contessa
Contessa
Eriti


Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 22.08.09

TEMP - Proposta Mod Reg CAII Empty
MessaggioTitolo: Re: TEMP - Proposta Mod Reg CAII   TEMP - Proposta Mod Reg CAII Icon_minitimeGio Mar 24, 2022 10:11 pm

SEZIONE III - Delle Famiglie

Cap I - Regole comuni sulle famiglie

I.1 - Delle famiglie
Art.1 Una famiglia è un gruppo legato da vincoli familiari che si autogestisce.
Art.2 Una famiglia deve avere e mantenere aggiornato il proprio albero genealogico. I vincoli di parentela sono: di sangue, per matrimonio, legittimazione, adozione e riconoscimento.
Art.3 L' Araldo di famiglia è il portavoce ufficiale della famiglia per le comunicazioni col Collegio Araldico.
Art.4 Ogni famiglia deve richiedere un blasone al Collegio Araldico Imperiale Italico.
Art.5 E' possibile cambiare famiglia per matrimonio, legittimazione, adozione, scissione o abbandono volontario.

I.2 - Del ceto sociale
Art.1 Le famiglie sono divise nei seguenti ceti, dal più alto al più basso:
- Casata d'Alta Nobiltà;
- Casata Nobile;
- Famiglia Borghese.

I.3 - Legittimazione, adozione e riconoscimento
Art.1 La legittimazione riguarda orfani che si ricongiungono alla famiglia d’origine e i figli concepiti prima del matrimonio.
Art.2 L'adozione riguarda persone esterne alla famiglia e permette l’ingresso in essa come se vi fosse un legame di sangue vero e proprio.
Art.3 Il riconoscimento è un'adozione speciale e permette ai figli del coniuge di entrare nella famiglia del nuovo coniuge.

I.4 - Dell'abbandono volontario
Art.1 L'abbandono volontario deve essere dichiarato chiaramente dall'interessato al Collegio Araldico Imperiale Italico.
Art.2 L'abbandono volontario consiste nell'allontanamento dalla propria famiglia, comporta la rinuncia del cognome, delle effigi e dell'appartenenza alla famiglia. Cancella automaticamente ogni legame familiare non di sangue.

I.5 - Del disconoscimento
Art.1 Una famiglia può disconoscere un proprio membro. In questo caso, la comunicazione deve pervenire al Collegio da parte del Capo Casato.
Art.2 Una persona può disconoscere un proprio parente di primo grado (ad esempio: un genitore può disconoscere un figlio e viceversa).
Art.3 Il parente disconosciuto dal Casato non potrà più portare il blasone della famiglia e non potrà mantenerne il cognome.
Art.4 Il membro disconosciuto deve essere indicato nell'albero genealogico.

I.6 - Della scissione
Art.1 Una famiglia può scindersi quando un gruppo decide di separarsi e formare separatamente una nuova famiglia.
Art.2 La creazione di una nuova famiglia per scissione richiede il mantenimento del vecchio nome come parte del nuovo nome e la sua combinazione con un attributo riferito alla nuova famiglia.
Art.3 La nuova famiglia non ha obblighi nei confronti della casata di origine e viceversa.
Art.4 La scissione deve essere indicata nell'albero genealogico. I documenti riguardanti i membri che hanno portato avanti la scissione devono essere conservati in archivio.
Art.5 La scissione deve essere registrata presso il Collegio Araldico Imperiale Italico secondo il Cap. III oppure presso un altro Collegio Araldico riconosciuto, fornendo opportuna documentazione di avvenuta registrazione al Collegio Araldico Imperiale Italico. Solo a seguito di tale certificazione, la scissione può dirsi completata.
Art.6 La scissione non può dirsi compiuta sino a quando la nuova famiglia non viene riconosciuta dal Collegio Araldico Imperiale Italico secondo il Cap. III.
Art.7 In caso uno o più membri del casato cadetto si macchino di crimini o vengano dichiarati nemici dell'Impero, il Casato madre potrà, in qualunque momento, richiedere che tali persone non possano più fregiarsi del cognome e delle effigi della casata madre.

I.7 - L'unione di due famiglie
Art.1 Due famiglie possono unirsi e formare un'unica famiglia.
Art.2 Entrambi i Capicasato devono firmare e sigillare un documento che stabilisce l'unione e le sue motivazioni.
Art.3 L'unione deve essere registrata dal Collegio Araldico Imperiale Italico secondo il Cap. III.

I.8 - Delle pratiche accettate ed espletate dal Collegio
Art.1 Il Collegio Araldico Imperiale Italico si occupa di portare a termine e registrare unicamente le pratiche genealogiche e familiari descritte nel Cap I - Regole comuni sulle famiglie, I.3-I.7.
Art.2 Ogni richiesta proveniente da individui e/o Casati non riconosciuti dal Collegio Araldico Imperiale Italico non verrà presa in considerazione, poiché non di competenza di questo Collegio.
Art.3 Ogni pratica, dichiarazione e/o documentazione che non rispettasse le disposizioni in vigore verrà rigettata e il Collegio non produrrà i relativi certificati, patenti e attestazioni.
Art.4 Ogni pratica, dichiarazione e/o documentazione deve essere fornita al Collegio in forma scritta, firmata e sigillata (se si ha diritto a sigillo).

Cap II - Della successione ereditaria

II.1 - Del testamento
Art.1 L'eredità è possibile solo in presenza di un testamento.
Art.2 Il testamento deve contenere le volontà, una chiara indicazione degli eredi, la data, la firma e il sigillo del nobile. Deve essere accompagnato dalla firma di un testimone (e da sigillo, se questi ne è in possesso), che testimoni la libera volontà del nobile che redige testamento. Nel caso in cui il nobile non possa produrre la firma di un proprio testimone, questa verrà apposta da un Araldo del Collegio che agirà in tale funzione.
Art.3 Il testamento è valido solo se è consegnato al Collegio Araldico Imperiale Italico dalla persona interessata e a partire dal momento in cui viene vidimato dal Notaio Imperiale.
Art.4 Una volta letto il testamento, i feudi e i titoli a essi collegati non possono essere reclamati nemmeno nel caso in cui l'erede non abbia ancora prestato giuramento.
Art.5 L'iter testamentario, una volta avviato, è irreversibile.
Art.6 L'erede viene contattato dal Collegio Araldico Imperiale Italico e ha sette giorni per presentarsi dove richiesto e accettare l'eredità.
Art.7 L'erede, accettata l'eredità, ha dieci giorni per prestare giuramento al Reggente provinciale della provincia imperiale in cui il feudo ricade.

Cap III - Del riconoscimento delle famiglie

III.1 - Del riconoscimento di una famiglia
Art.1 Per il riconoscimento di una famiglia, il Capocasato deve presentare i seguenti documenti al Collegio Araldico Imperiale Italico:
- Blasone della famiglia (da richiedere una volta accertato il ceto e secondo le indicazioni degli Araldi);
- Albero genealogico aggiornato;
- Elenco dei nobili feudali e dei cavalieri con rispettive patenti;
- Indicazione della sede del Casato.

Art.2 L'albero genealogico deve essere aggiornato con regolarità, indicando chiaramente i legami familiari, i vincoli parentali, lo status dei suoi membri (deceduti, disconosciuti, parente nascosto gelosamente, ecc...) e le funzioni dei suoi membri all'interno della famiglia.
Art.3 Un Casato deve avere la propria sede principale nella pars italica dell'Impero, presso una città o all'interno di un feudo appartenente a uno dei membri del medesimo Casato.

III.2- Del cognome e dell'appartenenza a una famiglia
Art.1 Il Collegio Araldico Imperiale Italico ammette l'uso di un solo cognome per persona e l'appartenenza a un unico Casato.
Art.2 Il cognome segnala e indica l'appartenenza alla famiglia. Un individuo può appartenere a un Casato pur portando un cognome diverso nel caso in cui abbia adottato il cognome dell'altro genitore o vi sia entrato per matrimonio.
Art.3 I figli adotteranno il cognome paterno nei casi in cui il nome del padre sia conosciuto. E' data facoltà a un individuo di adottare il cognome materno nei seguenti casi:
- padre sconosciuto;
- padre senza cognome e/o Casato;
- adozione o legittimazione da parte della sola madre.
Art.4 E' data facoltà alle nobildonne di adottare il cognome del coniuge come parte del proprio, prevedendo l'aggiunta della dicitura "in" (Esempio: Nome + Cognome + in + Cognome del coniuge). Salvo diverse indicazioni dalla parte interessata, l'adozione della formula "in + cognome del coniuge" non comporta un cambiamento di Casato e/o non indica l'appartenenza alla famiglia del coniuge.
Art.5 In ogni caso l'appartenenza al Casato deve sempre essere segnalata in modo opportuno agli Araldi e riportata nell'albero genealogico e nella documentazione consegnata al Collegio.

III.3 Dei diversi rami di un Casato
Art.1 Ai Casati è data facoltà di essere costituiti da diversi rami interni, anche secondari.
Art.2 I rami di un Casato possono essere il risultato di una fusione fra due Casati separati o una libera decisione di alcuni suoi membri, che si riconoscono in un secondo capostipite comune.
Art.3 L'indicazione del loro nome e l'appartenenza dei familiari ad essi deve essere opportunamente indicata nella documentazione e nell'albero genealogico.
Art.4 I membri di un ramo del Casato devono portare il nome dello stesso ramo come cognome, che può anche non coincidere con il nome del Casato stesso.

III.4 - Dell'attribuzione del ceto
Art.1 Il ceto di una famiglia è determinato dalla reputazione e dal prestigio dei suoi membri.
Art.2 Ogni membro che non sia stato espulso o che non sia uscito attribuisce prestigio alla propria famiglia.
Art.3 Solo i titoli nobiliari interni all'Impero contribuiscono al prestigio della casata.
Art.4 Una famiglia, quando dichiarata nemica dell'Impero, viene degradata immediatamente. La stessa sanzione si applica quando uno dei suoi membri viene dichiarato nemico dell'Impero.
Se la famiglia non può essere degradata, questa perderà il riconoscimento.
Art.5 Solo i titoli legati a un feudo imperiale e il titolo di Cavaliere di Merito, Cavaliere Imperiale (titolo imperiale) e Cavaliere vassallo di un nobile imperiale attribuiscono prestigio alla famiglia.
Art.6 I necessari controlli sul ceto della famiglia sono gestiti dall'araldo.

III.5 - Dei ceti delle famiglie
Art.1 Ogni famiglia riconosciuta dal Collegio Araldico Imperiale Italico è come minimo riconosciuta come Famiglia Borghese.
Art.2 Ogni famiglia che ha almeno un nobile con titolo di conte può essere riconosciuta come Casato Nobile.
Art.3 Ogni famiglia che ha almeno un nobile col rango di marchese (per i feudi italiani); o almeno palsgravio (per i feudi imperiali); o almeno due nobili con rango di conte, può essere riconosciuta come Casata d'Alta Nobiltà.
Art.4 Il riconoscimento deve essere effettuato da un araldo.

III.6 - Dei controlli
Art.1 La famiglia deve presentate la documentazione appropriata e l'albero genealogico quando si verifica un cambiamento.
Art.2 L'araldo può richiedere la consegna dei documenti, in forma integrale o parziale, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.
Art.3 La mancata risposta o la non ottemperanza alle richieste dell'Araldo comporterà la perdita del riconoscimento del Casato.
Torna in alto Andare in basso
Eriti
Contessa
Contessa
Eriti


Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 22.08.09

TEMP - Proposta Mod Reg CAII Empty
MessaggioTitolo: Re: TEMP - Proposta Mod Reg CAII   TEMP - Proposta Mod Reg CAII Icon_minitimeDom Mar 27, 2022 10:25 pm

SEZIONE IV - Sugli Ordini di Cavalleria

I.1 - Gli Ordini di Cavalleria
Art.1 Gli Ordini di Cavalleria sono gruppi armati di individui che si riconoscono in valori condivisi e che si prefiggono una nobile missione comune.
Art.2 Gli Ordini di Cavalleria riconosciuti dal Collegio sono di due tipologie:
- Ordini di Collana;
- Ordini di Sperone.

I.2 - Dei comuni requisiti degli ordini cavallereschi
Art.1 I seguenti documenti devono essere presentati al Collegio per il riconoscimento:
- Lista dei suoi membri (Deve includere almeno nove membri);
- Codice dell'Ordine;
- Tutti i requisiti caratteristici per un Ordine cavalleresco;
- Richiesta di realizzazione di simboli per l'ordine (per esempio blasone e sigilli).

Art.2 Il codice deve contenere i seguenti dati e informazioni:
- Storia;
- Valori e scopi;
- Condotta: comportamento richiesto ai suoi cavalieri;
- Titolo della sua massima autorità e regole della sua successione;
- Struttura gerarchica con gradi, compiti e prerogative;
- Requisiti di ammissione, procedure e descrizione di riti e giuramenti;
- Requisiti di espulsione, procedure e descrizione dei riti.

I.3 - Dei requisiti di base
Art.1 Tutti i membri dell'Ordine devono rispettare i requisiti minimi cavallereschi.
Art.2 Tutti i membri dell'Ordine possono indossare gli ornamenti, concessi dal Collegio Araldico Imperiale Italico, nei loro blasoni.
Art.3 L'ordine deve informare il Collegio in caso di ogni modifica circa la sua composizione, il Codice, ecc...
Art.4 Il Collegio può chiedere un controllo una volta per trimestre dell'anno.
Art.5 L'Ordine perderà il riconoscimento se non conforme ai requisiti e/o se mancherà di rispondere e/o di ottemperare alle richieste del Collegio.

I.4 - Ordini di Collana
Art.1 L'Ordine di Collana è un ordine cavalleresco che giura lealtà a una singola provincia dell'Impero.
Art.2 L'Ordine di Collana deve soddisfare dei requisiti aggiuntivi per essere riconosciuto:
- Approvazione scritta del reggente della Provincia;
- Documento scritto recante il giuramento di lealtà al reggente della provincia imperiale firmato da tutti i membri fondatori.

Art.3 La massima autorità dell'ordine ottiene il titolo, i doveri e la dignità di conte.
Art.4 La massima autorità dell'ordine deve giurare alla cerimonia dei giuramenti/omaggi in nome dell'Ordine che presiede, al pari di tutti gli altri nobili provinciali.
Art.5 L'ordine avrà sede nella contea concessa alla sua massima autorità.

I.5 - Ordine di Sperone
Art.1 L'ordine di Sperone è un ordine cavalleresco che non è vincolato alle autorità civili, militari o ecclesiastiche di una singola provincia, ma deve comunque rispettare la legislazione dei territori imperiali in cui opera.
Art.2 L'ordine di Sperone deve soddisfare dei requisiti aggiuntivi:
- Devono essere presentate le patenti di nobiltà dei fondatori;
- Tra i membri devono esserci almeno tre nobili, due dei quali devono possedere almeno la dignità di Barone.

Art.3 La massima autorità dell'ordine deve essere un nobile con almeno la dignità di Barone e il suo feudo e titolo devono ricadere entro i confini di una provincia della pars italica dell'Impero.
Art.4 L'ordine avrà sede nel feudo provinciale della sua massima autorità.

I.6 Regole comuni agli ordini cavallereschi
Art.1 Il cavaliere d'un Ordine riconosciuto dal Collegio non può appartenere a un altro Ordine.
Art.2 E' vietato agli Ordini cavallereschi richiedere e/o ottenere alcun tipo di compensazione monetaria.
Art.3 A un ordine cavalleresco è vietato firmare contratti con entità non imperiali.
Art.4 A un ordine cavalleresco di Sperone è vietato creare il proprio esercito sul suolo imperiale senza l'approvazione dell'Imperatore, del Reggente Imperiale o del Maresciallo Imperiale.
Art.5 A un ordine cavalleresco di Collana è vietato creare il proprio esercito senza l'autorizzazione del reggente della provincia cui ha giurato lealtà.

I.7 Eccezioni alle regole comuni
Art.1 I membri di un ordine che vengono reclutati in un esercito di una provincia o dell'Impero, riceveranno razioni e risarcimenti per l'equipaggiamento rotto a causa di una missione.
Art.2 Le donazioni a un ordine per il suo servizio non possono essere ricevute dall'ordine stesso. L'ordine può indicare invece un'istituzione, un'associazione o una città che riceverà la donazione.
Torna in alto Andare in basso
Eriti
Contessa
Contessa
Eriti


Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 22.08.09

TEMP - Proposta Mod Reg CAII Empty
MessaggioTitolo: Re: TEMP - Proposta Mod Reg CAII   TEMP - Proposta Mod Reg CAII Icon_minitimeDom Mar 27, 2022 10:44 pm

SEZIONE V - Sul Tribunale Araldico

Cap. I - Struttura della Corte (o Tribunale) del Tribunale Araldico

I.1 - Del Maresciallo d'Armi

Art.1) Il Maresciallo d'Armi è la massima autorità all'interno della Corte araldica (o Tribunale Araldico) del Tribunale Araldico e ne è dunque il Presidente.
Art.2) L'autorità del Maresciallo d'Armi è superata solo da quella dell'Imperatore.

I.2 - Del Collegio dei Giudici

Art.1) Il Collegio dei Giudici si compone di 5 membri, così suddivisi:
- un Araldo Magister, delegato dal Maresciallo d'Armi (nelle sue funzioni di Presidente del Tribunale Araldico) a presiedere il Collegio dei Giudici;
- quattro Nobili Italici, ciascuno proveniente da una provincia diversa della pars italica dell'Impero (è esclusa la provincia di residenza dell'imputato).
Art.2) La scelta dei Giudici è demandata all'Araldo Magister di Tribunale & Archivio, che agisce in sostituzione e in rappresentanza del Presidente della Corte.
Art.3) All'inizio di ogni semestre, le Consulte Nobiliari di ogni provincia eleggono ciascuna 5 nobili che potranno essere scelti dall'Araldo Magister di Tribunale & Archivio a costituire un Collegio dei Giudici.
Art.4) Una settimana prima dell'inizio del processo, l'Araldo Magister di Tribunale & Archivio estrarrà i nominativi di 4 nobili, fra quelli eletti dalle Consulte (1 per Consulta non interessata dal processo), che andranno a costituire il Collegio dei Giudici insieme all'Araldo indicato dal Maresciallo d'Armi.
Art.5) A seguito di eventuale segnalazione di conflitto di interessi, opportunamente segnalato, di uno o più giudici, l'Araldo Magister di Tribunale & Archivio procederà a escludere il o i nobili coinvolti e organizzerà un'altra estrazione per sostituire il o i nobili impossibilitati a presiedere il processo. Questa procedura si ripeterà sino a quando non sarà possibile formare un Collegio dei Giudici imparziale.
Art.6) Nel caso in cui l'estrazione di un nominativo fra quelli indicati dalle Consulte non abbia portato alla formazione di un Collegio dei Giudici, l'Araldo Magister di Tribunale e Archivio provvederà a scegliere personalmente uno o più sostituti all'interno della Consulta Nobiliare di appartenenza di quei nobili che sono stati trovati in conflitto di interesse e che non è stato possibile sostituire tramite il metodo estrattivo. Si tratta di una procedura eccezionale alla quale è possibile ricorrere solo in casi estremi e a seguito di impossibilità accertata di costituire un Collegio dei Giudici secondo la modalità tradizionale.
Art.7) I giudici e il Collegio dei Giudici avranno competenza limitata al solo caso loro assegnato.

I.3 - Dei procuratori

Art.1) I Procuratori araldici sono nominati tra gli Araldi dal Maresciallo d'Armi.
Art.2) I Procuratori araldici sono responsabili di ricevere ed esaminare le denunce.
Art.3) I Procuratori araldici ricoprono il ruolo dell'accusa durante il processo.

I.4 - Delle regole generali

Art.1) Il Collegio dei Giudici o il Procuratore non possono gestire un procedimento se hanno un interesse personale per l'esito, un grado di parentela o coinvolgimento politico con Imputato/i e Denunciante/i.
Art.2) Qualsiasi indicazione di parzialità del Collegio dei Giudici o del Procuratore assegnato deve pervenire all'Araldo Magister di Tribunale & Archivio entro 48 ore dall'avviso pubblico del processo.

Cap. II - Procedura

II.1 - Delle denunce

Art.1) Una denuncia deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla presunta infrazione o dalla sua scoperta.
Art.1.1) Se un nobile è riconosciuto colpevole da un Tribunale In Gratibus o da una Corte Imperiale per Tradimento o Alto Tradimento, con sentenza definitiva, è possibile presentare una denuncia araldica entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza definitiva.
Art.2) Una denuncia può essere depositata solo da Araldi, Reggenti e Nobili.
Art.3) Una denuncia deve contenere:
- i fatti che dimostrano l'infrazione,
- prove documentali a sostegno dei fatti,
- nomi dei testimoni, per un massimo di due per ogni parte in causa.
Art.4) Ogni violazione verrà verificata e deve essere dimostrata da prove e/o testimonianze. Ogni denuncia verrà presa in considerazione dall’Araldo Magister del Tribunale & dell’Archivio entro 14 giorni da quando è stata depositata.
Art.5) Il Maresciallo d'Armi assegnerà un Procuratore che esaminai il reclamo.
Art.6) Un responso circa l'accoglimento o il rigetto della denuncia verrà fornito entro 15 giorni dalla data della sua presentazione.
Art.7) Se il procuratore assegnato intende sottoporre il caso al processo, deve notificare all'imputato l'accusa e informarlo del suo diritto di assumere un avvocato e di presentare due testimoni.

II.2 - Delle regole generali di un processo

Art.1) Se il Procuratore assegnato prende la causa in giudizio, il Maresciallo d'Armi convocherà il Collegio dei Giudici, secondo le indicazioni dell'Araldo Magister di Tribunale & Archivio.
I Nobili chiamati a tale servizio non potranno esimersi, salvo comprovata impossibilità, ritiro spirituale o conflitto di interessi.
Art.2) Il processo sarà pubblico nella sala della Corte araldica.
Art.3) I titoli del/i Nobile/i accusato/i saranno sospesi fino alla fine del processo.
Art.4) Il Collegio dei Giudici assegnato informa il Procuratore e l'imputato quando verrà aperto il processo.
Art.5) Un comportamento inappropriato o oltraggio alla Corte può essere sanzionato a discrezione del Collegio dei Giudici. Solo il Presidente può annullare queste sanzioni.

II.3 - Circa la procedura

Art.1) Ogni convocato deve dare la propria testimonianza entro tre giorni, salvo comprovata impossibilità.
Art.2) La sequenza generale del processo è:
- Accusa del Procuratore, insieme alla nomina fino a due testimoni;
- Testimonianza dell'imputato o prima arringa del suo Avvocato, se nominato, unitamente alla nomina fino a due testimoni;
- Chiamata dei testimoni del Procuratore, dando a quest'ultimo e all'imputato la possibilità di porre domande;
- Chiamata dei testimoni dell'imputato, dando al Procuratore e all'imputato la possibilità di porre domande;
- Arringa finale del Procuratore;
- Arringa finale dell'imputato o del suo Avvocato.
Art.3) Se l'imputato confessa, il Collegio dei Giudici non dovrà continuare la sequenza.
Art.4) Dopo aver completato la sequenza del processo, il Collegio dei Giudici si ritira per emettere un verdetto.
Art.5) Il verdetto deve essere emesso quanto prima [entro sette giorni dal ritiro del Collegio dei Giudici] e dovrà essere raggiunto a maggioranza all'interno del Collegio dei Giudici.
Art.6) Il verdetto dovrà essere annunciato in aula.

CAP III - Sanzioni

III.1 - Circa le sanzioni

Art.1) A seconda della gravità delle imputazioni le sanzioni applicabili sono:
- pubblica ammonizione;
- sospensione temporanea del titolo nobiliare;
- degrado temporaneo del grado di nobiltà;
- degrado permanente del grado di nobiltà;
- confisca del titolo e annullamento delle patenti di nobiltà.

Art.2) In caso di recidività, solo due sanzioni saranno prese in considerazione:
- degrado permanente del grado di nobiltà;
- confisca del titolo e annullamento delle patenti di nobiltà.

Art.3) Quando non possibile degradare temporaneamente il grado di nobiltà, sarà possibile procedere alla sospensione temporanea del titolo.

CAP IV - Disposizioni di chiusura

IV.1 - Circa il verdetto

Art.1) Un verdetto non può essere rivisto.
Art.2 Il Maresciallo d'Armi non può cambiare o sospendere il verdetto.

IV.2 - Sull'Imperatore

Art.1) L'Imperatore può decidere di lasciare agire il Re d'Armi in sua vece.
Art.2) L'Imperatore può intervenire in tribunale ogni volta, ovunque e quando lo ritenga opportuno.
Art.3) L'Imperatore può quindi anche concedere un perdono.
Torna in alto Andare in basso
Contenuto sponsorizzato





TEMP - Proposta Mod Reg CAII Empty
MessaggioTitolo: Re: TEMP - Proposta Mod Reg CAII   TEMP - Proposta Mod Reg CAII Icon_minitime

Torna in alto Andare in basso
 
TEMP - Proposta Mod Reg CAII
Torna in alto 
Pagina 1 di 1

Permessi in questa sezione del forum:Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Contea di Soliera :: Sala Espositiva-
Vai verso: